Nascita: dichiarazione presso l'Ufficio dello Stato Civile Cos'è In seguito alla nascita di un figlio è necessario fare la dichiarazione (o denuncia) di nascita.Tale dichiarazione può essere effettuata: dal padre, dalla madre o da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Se i genitori non sono coniugati, la denuncia deve essere fatta da entrambi. La dichiarazione deve essere effettuata presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita oppure presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre), oppure presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuta la nascita. La denuncia deve avvenire entro 10 giorni dalla nascita se la dichiarazione è resa al Comune, entro 3 giorni se la dichiarazione è resa alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi. Chi può richiederlo uno solo dei genitori (se coniugati), entrambi congiuntamente (se non coniugati tra di loro) A chi è destinato ai genitori residenti nel comune Modalità di Attivazione A domanda Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso Mail uff. competente/Tel. uff. competente in orario apertura al pubblico Come si richiede presentandosi personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile Costi e modalità di pagamento nessuna Tempi immediato Dove rivolgersi Sportello del Cittadino Corso Martiri 216 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 17.30 Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Documenti da presentare attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale o Casa di Cura dove è avvenuta la nascita - documento di riconoscimento del dichiarante Normativa di riferimento Codice Civile, D.P.R. 396/2000, Legge 218/1995, Legge 184/1993, Legge 149/2001 Strumenti di tutela in favore dell'interessato Ricorso al giudice amministrativo, autotutela Note In seguito alla comunicazione dell'Ufficio di Stato Civile l'Ufficio Anagrafe provvede d'ufficio ad iscrivere in Anagrafe il neonato. L'iscrizione è fatta dal comune di residenza dei genitori o dal comune di residenza della madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse. L'ufficiale d'Anagrafe provvede ad inviare la comunicazione della nascita all'Agenzia delle Entrate che provvederà ad inviare al domicilio dei genitori il codice fiscale del neonato. Dove rivolgersi Area / UO Settore Programmazione Economica e Bilancio / Servizi demografici Responsabile - Email stato.civile@comune.castelfranco-emilia.mo.it Telefono: 059 959 269 - 059 959 384 Unità operativa responsabile dell'istruttoria Unità Operativa Servizi demografici Responsabile del procedimento Marconi Marcello Telefono 059/959307 Email marconi.marcello@comune.castelfranco-emilia.mo.it Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale Ufficio Servizi demografici Responsabile dell'ufficio Marconi Marcello Telefono 059/959307 Email marconi.marcello@comune.castelfranco-emilia.mo.it Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia Titolare del potere sostitutivo Clemente Margherita Telefono 059/959228 Email segretario.generale@comune.castelfranco-emilia.mo.it