Divieti cimiteri - Comune di Castelfranco Emilia

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Atti e comportamenti vietati nei cimiteri comunali:

Nei cimiteri comunali sono vietati i seguenti atti e/o comportamenti:

a)  fumare, consumare cibi, correre e tenere un contegno chiassoso;

b)  introdurre biciclette e veicoli di qualunque tipo, ad eccezione di quelli che servono per il trasporto di invalidi. L'introduzione di veicoli è consentita agli addetti al servizio di custodia dei cimiteri e, "a passo d'uomo", vietandone la sosta prolungata:

a.  alle Agenzia Funebri solo per il tempo necessario alla operazione di posa del feretro;

b. agli addetti ai lavori di manutenzione, istallazione ovvero di rimozione di lapidi esclusivamente per le operazioni di carico e scarico di materiale;

c)  introdurre armi o strumenti atti ad offendere;

d)  manomettere e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi ornamentali e lapidi;

e)  gettare fiori ovvero rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;

f)  appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;

g)  accumulare neve sui tumuli e sepolture altrui;

h)  portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, opera o manufatto senza la preventiva autorizzazione del Comune;

i)  calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi e giardini;

j)  sedere sui tumuli, sui monumenti e in ogni sepoltura;

k)  scrivere o apportare modifiche strutturali alle lapidi o sui tumuli;

l)  collocare sui muri, sulle lapidi, sui tumuli e comunque in tutti gli spazi del cimitero (sia interni  che esterni) manifesti o volantini di qualsiasi genere;

m) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire loro indirizzi, carte, volantini di ogni sorta. Tale divieto si estende pure al personale del cimitero ed alle imprese che svolgono attività nel cimitero, alle quali è oltremodo vietato qualsiasi forma di messaggio pubblicitario mediante targhe o iscrizioni epigrafiche;

n)  chiedere elemosina o fare questue;

o)  collocare fiori ovvero altri accessori sulle tombe o nei loculi delle arcate cimiteriali che possano costituire ingombro ovvero arrecare danno ai loculi circostanti; collocare vasi di fiori nelle gallerie o arcate o portici che siano di ingombro/intralcio al passaggio di attrezzature o persone o all’utilizzo delle apposite scale per raggiungere le lapidi agli ordini alti/superiori. La collocazione dei vasi di fiori è ammessa unicamente nel periodo della commemorazione dei defunti a decorrere dal 25 di ottobre e fino al 15 di novembre di ogni anno; nel periodo in cui cade l’anniversario della morte per i 15 giorni successivi; durante le festività pasquali (a decorrere dal terzo giorno antecedente a pasqua) e natalizie (dal 22 dicembre fino al 6 gennaio dell’anno successivo), in entrambi i casi per un periodo complessivo di 15 giorni. In ogni caso il custode del cimitero é autorizzato a collocare i vasi contenenti fiori secchi o i vasi che risultano essere di intralcio o i vasi che non sono tenuti ordinariamente puliti e che sono di ostacolo all’ordinaria pulizia negli appositi contenitori di rifiuti;

p)  collocare catenelle nei portici a separazione delle arcate/gallerie e comunque collocare negli stessi portici sedie, corone, lapidi od altri accessori;

q)  introdurre cani anche se condotti a mano od altri animali;

r)  assistere all'esumazione, estumulazione, risanamento loculi, dispersione ceneri di defunti non appartenenti alla propria famiglia;

s)  installare lapidi doppie in loculi singoli vicini dello stesso concessionario nelle strutture cimiteriali costruite o ampliate recentemente e ove si legga uniformità compositiva dei singoli ordini di loculi;

t)  installare nelle sepolture in campo dei copritomba che abbiano misure di ingombro superiore a cm 70 x 170 e non più alti di 1 metro di altezza. Nel caso di mancato rispetto di tale divieto, il Comune, previa diffida ad adempiere nei confronti degli aventi titolo ovvero nel caso di ricerca infruttuosa degli stessi, provvederà a rimuovere e smaltire il copritomba ed eventuali pavimentazioni intorno al perimetro; 

u)  applicare alle lapidi mensole che abbiano una profondità maggiore di 10 cm. Nel caso di mancato rispetto di tale divieto, il Comune, previa diffida ad adempiere nei confronti degli aventi titolo ovvero nel caso di ricerca infruttuosa degli stessi, provvederà a rimuovere la mensola  chiedendo il rimborso delle spese sostenute.

v)   Depositare rifiuti derivanti da operazioni o attività cimiteriali al di fuori degli appositi contenitori o isole ecologiche individuate dal Comune, nel rispetto della normativa in materia.

 

Nel caso di mancato rispetto dei divieti di cui ai punti c), h), m), v), previa contestazione dell’addebito, verrà applicata una sanzione di € 1.350,00 a carico del soggetto che ha commesso la violazione. 

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