Divieto di fermata e sosta a camper, autocaravan, roulotte - Comune di Castelfranco Emilia

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Divieto di fermata e sosta a camper, autocaravan, roulotte

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI FERMATA E SOSTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE A CAMPER, AUTOCARAVAN, ROULOTTE TRAINATE O NON TRAINATE, VEICOLI SIMILARI, TENDE CON PRESENZA DI PERSONE A BORDO ED ACCAMPAMENTI PER MOTIVI IGIENICO SANITARI – ULTERIORI PROVVEDIMENTI

 

PREMESSO che si verifica di frequente l’insediamento sul territorio comunale di gruppi di persone con veicoli diversi, quali caravan, camper, roulotte, tende e similari adibiti a dimora e che tali insediamenti avvengono senza preventiva autorizzazione, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico passaggio quali aree di sosta poste nelle vicinanze di esercizi commerciali, scuole, impianti sportivi;

RILEVATO che durante tali insediamenti si verificano fenomeni di degrado urbano, con accensioni di fuochi con bracieri, scuotimento e stesura di panni, abbandono di rifiuti sulla pubblica via sia durante la permanenza che quando la carovana si allontana;

CONSIDERATO che nell’ambito del territorio comunale non esistono zone attrezzate per le finalità indicate in premessa e quindi dotate di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme a tutela dell’igiene, sanità e pubblica incolumità, fatte salve le aree private opportunamente attrezzate allo scopo;

RITENUTO pertanto che la sosta dei predetti veicoli o l’allestimento di baracche, tende, giacigli ed altro comporta serie problematiche di natura igienico sanitaria, anche alla luce dell’attuale situazione sanitaria legata al COVID-19, di salute pubblica e di decoro urbano;

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 19 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, per questioni legate al decoro urbano non è ammissibile lo scuotimento dei panni in aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio;
- ai sensi dell’art. 23 comma 6 del medesimo Regolamento, è vietata l’accensione di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche, per motivi di sicurezza pubblica;

RITENUTO per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate che su tutto il territorio comunale debba essere fermamente vietata la sosta ed ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, camper, mezzi meccanici, tende, baracche, giacigli e quant’altro sia idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea, di persone;

VALUTATO che la sosta, sia in zone abitate, sia in zone industriali, seppur temporanea, dei mezzi sopra indicati con a bordo persone e minori che vi dimorano genera intralcio e inquietudine alla cittadinanza con relativo aumento del senso di insicurezza percepita;

RITENUTO ALTRESI’ che dall’applicazione della presente ordinanza sotto fatti salvi le occupazioni debitamente autorizzate, la sosta dei camper di proprietà di persone aventi fissa dimora all’interno del territorio comunale che non siano utilizzati come abitazione e che siano in regola con le norme del vigente Codice della Strada D.lgs 285/92 e relativo regolamento di attuazione DPR 495/1992;

RICHIAMATA la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 175 del 14/10/2020 ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente di divieto di fermata e sosta su tutto il territorio comunale a camper, autocaravan, roulotte trainate o non trainate, veicoli similari, tende con presenza di persone a bordo ed accampamenti per motivi igienico sanitari”;

CONSIDERATO ALTRESI’ il protrarsi dell’emergenza sanitaria COVID - 19 e del permanere di specifici divieti e/o limitazioni sullo spostamento tra comuni ed all’interno del territorio regionale e ravvisata pertanto la necessità di adottare ulteriori provvedimenti;

SENTITO il Prefetto di Modena

VISTI
- L’art. 50 c. 4 e 5 del D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL);
- L’art. 54 del D.lgs 267/2000 modificato dalla Legge n°125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di contenere, prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino la pubblica incolumità, la salute pubblica e la sicurezza urbana;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 5 Agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione giuridica ed ambiti di applicazione;
- la Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii.
- Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Castelfranco Emilia;

ORDINA

Al fine di dare continuità all’ordinanza contingibile ed urgente n. 175 del 14/10/2020, a decorrere dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31/03/2022:
 il divieto di fermata e di sosta permanente per tutte le 24 ore di ogni giorno della settimana, su tutto il territorio comunale di roulotte, caravan, camper e veicoli similari di ogni genere, comunque siano denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea, in costanza anche saltuaria della presenza a bordo di persone, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l’alloggiamento o il giaciglio di persone;
 il divieto di scarico di residui organici, di acque chiare e scure, di residui reflui e solidi;
 il divieto di allacciamento o collegamento alla rete elettrica;
 il divieto di utilizzo degli idranti o di altri impianti di distribuzione di acqua pubblici;
 il divieto di scuotimento e stesura dei panni e di abiti su aree pubbliche o di uso pubblico di qualsiasi natura, comprese tutte le aree verdi, le alberature ed i cespugli;
 il divieto di accensione di fuochi e di bracieri per la cottura di alimenti o per riscaldamento sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

DISPONE
Con la notifica della presente ordinanza a tutti i trasgressori:
 l’OBBLIGO DI SGOMBERO IMMEDIATO delle aree eventualmente attrezzate con relativo ALLONTANAMENTO dal territorio comunale previa completa pulizia dell’area da ogni tipologia di rifiuto e sporcizia e rimessa in pristino stato;
 che, in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, siano applicate le Leggi ed i Regolamenti in vigore e le relative sanzioni accessorie, in particolare procedendo alla rimozione forzata dei mezzi in violazione agli artt. 7 e 158 del Nuovo Codice della Strada o in alternativa al blocco degli stessi attraverso l’applicazione di ganasce “blocca ruota”.
La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l’applicazione della fattispecie penale di cui l’art. 650 C.P.
In caso di inottemperanza all’obbligo di sgombero e qualora siano decorsi i termini temporali eventualmente concessi dalla polizia giudiziaria intervenuta per provvedervi l’ente potrà attivare lo sgombero coatto con utilizzo dei propri mezzi e successiva rivalsa per le spese sostenute a carico del/i trasgressore/i.

DISPONE ALTRESI’
L’identificazione da parte delle forze dell’ordine intervenute o da parte della polizia locale, di tutte le persone presenti sull’area, compresi minori la cui identità sarà comunicata al Servizio Sociale competente, all’ASL ed alla Prefettura, affinchè venga verificato il rispetto delle condizioni previste dalla legge sia relativamente alle condizioni igienico sanitarie dei mezzi utilizzati come dimora abituale sia relativamente all’obbligo di frequenza scolastica dei minori

AVVISA
Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto di Modena, al Questore di Modena, al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all’Asl- Ufficio di igiene e sanità pubblica. Il presente provvedimento verrà pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicizzato mediante i canali informatici istituzionali, a mezzo stampa e con ogni altro mezzo ritenuto utile dall’Ente.
All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria indicati dall’art. 57 C.p.p.

AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza, dalla data di pubblicazione, è possibile l’esperimento dei seguenti ricorsi:
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Castelfranco Emilia, 30/08/2021

Il Sindaco
Giovanni Gargano

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