Scarichi
Acque reflue
Sono utilizzate in, conseguenti a o contaminate da attività antropiche, e pertanto potenzialmente dannose per la salute e l'ambiente. Si classificano in:
(1) domestiche: derivano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. A loro volta si dividono in:
(1.a) bianche: di origine meteorica, percorrono pavimentazioni esterne e coperture di edifici e pertinenze;
(1.b) grigie: contaminate da oli e saponi, provengono da cucine, lavabi, lavatrici, lavastoviglie, docce, bidet;
(1.c) nere: contaminate da frazioni organiche, provengono da gabinetti e orinatori;
(2) assimilate: originate da attività commerciali e produttive ma aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche (cfr. art. 101, co.7 del D.Lgs. 152/2006);
(3) di dilavamento: acque meteoriche che, dilavando aree esterne a servizio di attività potenzialmente inquinanti (piazzali, parcheggi, aree di stoccaggio, etc.), risultano contaminate e pertanto non assimilabili alle bianche domestiche;
(4) industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici e/o impianti in cui si svolgono attività commerciali o produttive, non ricomprese nelle acque assimilate e dalle acque di dilavamento.
Scarichi
Sono immissioni di acque reflue in appositi ricettori (fognatura, canali, suolo, etc.), effettuate tramite un sistema stabile e continuo di collettamento, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Gli scarichi ammissibili sono:
(1) in pubblica fognatura: se l'edificio è collegato alla rete fognariaria o se è collegabile (rientrante nella perimetrazione dei centri urbani realizzata dall'ATO). Per verificarlo è disponibile il webform predisposto dal gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.; oppure sono consultabili le tavole della rete fognaria comunale aggiornate al 2004 - data del passaggio della gestione a Hera S.p.A:
(2) in acque superficiali/suolo: se l'edificio non è collegato né è collegabile alla rete fognaria. In questo caso il ricettore dello scarico può essere un corpo idrico demaniale, un fosso poderale o scolina, o il suolo. Nel caso in cui il ricettore sia un corpo idrico demaniale, il Comune o lo SUAP acquisirà la concessione dall'autorità idraulica competente. Nella cartografia idraulica comunale è possibile verificare per ogni corpo idrico demaniale il nome e l'autorità idraulica di riferimento.
Modifiche agli scarichi
Gli interventi che interessano scarichi esistenti comportano modifiche sostanziali se:
(1) modificano qualitativamente e/o quantitativamente il refluo;
(2) aumentano gli abitanti equivalenti dell'insediamento;
(3) modificano i dispositivi di trattamento del refluo (degrassatori, fosse, etc.) o li sostituiscono con altri di diverso tipo e/o dimensionamento
(4) modificano il numero o la localizzazione dei punti di scarico nei ricettori.
Rientrano in tale fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo:
- la trasformazione di un sottotetto in camera da letto;
- la sostituzione di una fossa biologica con un impianto di fitodepurazione;
- l'impermeabilizzazione di un'area cortiliva a verde.
Qualora nessuna delle quattro suindicate condizioni si verifichi, l'intervento configura una modifica non sostanziale.
Rientrano in questa seconda fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo:
- l'aggiunta di un servizio igienico collegato a una colonna di scarico esistente in un appartamento che non aumenti la S.U.;
- il solo rifacimento di una colonna di scarico interna;
- la sola sostituzione di una fossa Imhoff con un'altra dimensionata per gli stessi abitanti equivalenti.
Procedimenti amministrativi
I procedimenti amministrativi di scarico sono avviati dalle seguenti autorità procedenti:
(1) SUE del Comune di Castelfranco Emilia, se gli scarichi sono riferiti a edifici residenziali. La documentazione deve essere trasmessa tramite C-portal;
(2) SUAP dell'Unione del Sorbara, se gli scarichi sono riferiti ad attività produttive o commerciali a prescindere dalla loro assimilabilità ai domestici. La documentazione deve essere trasmessa tramite SUAPER.
L'autorità procedente indice una Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990, in cui saranno chiamati a partecipare tutte gli Enti e Servizi competenti o titolati a rilasciare atti, concessioni, pareri e nullaosta necessari alla conclusione del procedimento. L'atto conclusivo del procedimento sarà rilasciato dall'autorità competente come dal seguente prospetto:
Scarico | Atto | Autorità competente |
di acque reflue industriali di acque di dilavamento |
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) |
ARPAE - Prevenzione Ambientale Area Centro (Modena) |
di acque reflue domestiche o assimilate in acque superficiali |
Autorizzazione allo scarico |
Comune - Servizio Green City e Sviluppo Sostenibile |
di acque reflue domestiche o assimilate in pubblica fognatura |
Presa d'atto del nullaosta del Gestore del S.I.I. |
Comune - Servizio Green City e Sviluppo Sostenibile |
Procedimenti di competenza comunale (A): scarico in acque superficiali
L’acquisizione dell'autorizzazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006. La progettazione degli scarichi deve essere conforme alle disposizioni della D.G.R. 1053/2003, al Regolamento comunale fognature e alla normativa tecnica di riferimento. Una volta acquisito il parere tecnico-ambientale da ARPAE e gli eventuali pareri/concessioni dall'autorità idraulica competente, il Servizio Green City e Sviluppo Sostenibile rilascerà l'autorizzazione con le prescrizioni cui attenersi. La seguente documentazione deve essere compilata e trasmessa all'autorità procedente (SUE o SUAP) assieme a tutti gli allegati in essa indicati:
Mod.A - Istanza di autorizzazione allo scarico in acque superficiali
Mod.A1 - Richiesta parere ambientale ARPAE
Qualora fosse necessario acquisire la concessione per lo scarico in un corpo idrico demaniale, occorre altresì allegare il seguente modulo per l'istanza ad ARPAE-SAC di Modena:
Mod.A2 - Istanza concessione ARPAE-SAC
L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni quattro anni, a meno che l'insediamento cui si riferisce non sia di consistenza mono- o bifamiliare (caso in cui il rinnovo è tacito e automatico).
Si dovrà inoltre procedere a presentare istanza di nuova autorizzazione in caso di modifiche sostanziali agli scarichi autorizzati.
Procedimenti di competenza comunale (B): allacciamento alla pubblica fognatura
Gli scarichi di reflui domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 107, co. 3 del D.Lgs. 152/2006, purché si osservi il Regolamento Quadro del Servizio Idrico Integrato. Una volta acquisito il parere di Hera S.p.A., il Servizio Green City e Sviluppo Sostenibile rilascerà la presa d'atto con le prescrizioni cui attenersi. La seguente documentazione deve essere compilata e trasmessa all'autorità procedente (SUE o SUAP) assieme a tutti gli allegati in essa indicati:
Mod.B - Comunicazione allacciamento pubblica fognatura
Mod.B1 - Richiesta parere Hera S.p.A.
Mod.B2 - Scheda tecnica Hera S.p.A.
La presa d'atto dell'allacciamento rimane valida fino a che:
(1) il Gestore del S.I.I. non emetta un nuovo parere;
(2) non si vogliano realizzare interventi che comportino modifiche sostanziali agli scarichi autorizzati.
Procedimenti di competenza comunale (C): modifiche non sostanziali a scarichi esistenti
Qualora gli impianti di scarico in cui siano operate modifiche non sostanziali siano già stati precedentemente autorizzati, non occorre presentare una nuova istanza di autorizzazione/comunicazione di allacciamento. È invece sufficiente trasmettere all'autorità procedente (SUE o SUAP) la comunicazione di cui al seguente modulo:
Mod.C - Comunicazione modifica scarichi non sostanziale
Procedimenti di competenza comunale (D): istanza di rinnovo e/o voltura di autorizzazione allo scarico
Qualora si voglia richiedere il rinnovo e/o la voltura di un'autorizzazione allo scarico/un nulla osta del gestore del Servizio Idrico Integrato avente valenza di autorizzazione allo scarico occorre trasmettere al SUE il seguente modulo:
Mod.D - Istanza di rinnovo e/o voltura di autorizzazione allo scarico.
Sistemi per il recupero delle acque meteoriche
All'art. 5.4.4. del RUE sono individuati gli interventi edilizi per cui è obbligatorio prevedere sistemi volti al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque meteoriche. Tali sistemi hanno come possibili scopi:
(1) antincendio (vasche di accumulo);
(2) pulizia di servizi igienici (cassette di risciacquo e orinatoi);
(3) innaffiamento e irrigazione;
(4) lavaggio di autoveicoli o aree scoperte;
(5) ausilio impianti produttivi (raffreddamento, lavaggio, risciacquo).
La progettazione dei suindicati sistemi rientra nei procedimenti amministrativi di scarico.
Normativa di riferimento
(1) D.Lgs. 03.04.2006, n.152 recante: “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
(2) D.G.R. 09.06.2003, n. 1053 recante: “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11.05.1999, n.152, come modificato dal D.Lgs. 18.08.2000, n.258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento” e ss.mm.ii.;
(3) D.G.R. 14.02.2005, n.286 recante: "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" e ss.mm.ii.;
(4) Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio idrico integrato approvato con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 9 del 24.07.2006 e ss.mm.ii.;
(5) il Regolamento comunale per la costruzione e la gestione delle fognature private approvato con D.C.C. n. 88 del 23.05.2000 e ss.mm.ii;
(6) il Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) approvato con D.C.C. n.75 del 08.04.2009 e ss.mm.ii..