Emergenza inquinamento - superamento limiti e ulteriori restrizioni dal 18 gennaio - Comune di Castelfranco Emilia

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Emergenza inquinamento - superamento limiti e ulteriori restrizioni dal 18 gennaio

 

Facendo seguito al bollettino ARPAE sulla qualità dell’aria del 17.01.2024, a partire da domani giovedì 18 gennaio e fino a diversa comunicazione sono in vigore le seguenti restrizioni per il contenimento dell’inquinamento atmosferico di cui all’ordinanza n.187/2023:

 

(1) Traffico

nelle aree dei centri storici:

- di Castelfranco Emilia, delimitata dalle vie Circondaria Nord e Sud e ad esclusione di queste ultime, come da planimetria n.1

- di Piumazzo, delimitata dalle vie F. Rismondo, F. Filzi, C, Battisti, G. Oberdan e ad esclusione di queste ultime, come da planimetria n.2,

è vietata la circolazione dalle 8.30 alle ore 18.30 dei seguenti veicoli:

- diesel fino a EURO 5;

- benzina, metano e GPL fino a EURO 2;

- ibridi, ciclomotori e motocicli fino a EURO 1;

la limitazione non si applica:

- nelle giornate del 1° novembre, 8 e 9 dicembre, 24-25-26 dicembre, 31 marzo, 1° aprile, 25 aprile

- ad autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere, oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere;

- ad autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, (definiti dall’art. 54 del C.d.S. e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S.);

 

(2) Generatori di calore a biomassa

divieto di impiego di biomasse solide (legna, pellet, cippato, etc.) in generatori di calore di qualsiasi classe in unità immobiliari servite da impianti di riscaldamento multicombustibile (ovvero: se ho i termosifoni e il caminetto, non posso accendere il caminetto; se ho solo il caminetto lo posso accendere);

 

(3) Nuovi impianti di riscaldamento/raffrescamento

- divieto di installazione in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (cantine, vani scale, box, garage, depositi, soffitte, corridoi, androni, scale, vani tecnici);

- divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 4 stelle;

 

(4) Porte di accesso di esercizi pubblici

Obbligo di mantenere aperte le porte di accesso per il solo periodo strettamente necessario al ricambio d’aria, all’entrata e uscita di avventori e personale;

 

(5) Temperature interne

divieto di superamento superare, negli ambienti di vita riscaldati, i seguenti valori massimi di temperatura:

- 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricreative, culto, attività commerciali ed assimilabili;

- 17°C (+2 °C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili;

Gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura, attività sportive, attività scolastiche e assimilabili sono esclusi da queste limitazioni.

 

(6) Abbruciamenti di materiali vegetali

Gli accumuli di materiali vegetali di origine agricola (sfalci, potature, etc.) possono essere bruciati per un massimo di due giorni complessivi e ricadenti nei mesi di ottobre, marzo o aprile. Il quantitativo massimo di materiale è pari a 3 metri steri per ettaro di lotto. Il luogo di abbruciamento non deve essere raggiungibile dalla viabilità ordinaria. La disposizione non si applica in caso di prescrizioni dall’Autorità Fitosanitaria;

 

(7) Combusioni all'aperto

sono vietate le combustioni all’aperto di ogni altro tipo (falò, barbecue, fuochi d’artificio, etc.), fatta eccezione per spettacoli pirotecnici e/o celebrazioni autorizzati dall’Amministrazione comunale;

 

(8) Spandimenti di liquami zootecnici

è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici (letame,etc.), tranne nel caso in cui si proceda a spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

 

 

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