Coprogrammazione e Coprogettazione - Comune di Castelfranco Emilia

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LA COPROGRAMMAZIONE E LA COPROGETTAZIONE

 

La co-programmazione

  1. Il Comune, all’interno del procedimento di definizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) o di altro specifico documento, anche successivo al DUP, valuta quali servizi e interventi intenda opportuno e vantaggioso per la comunità assicurare attraverso rapporti di collaborazione con il Terzo settore, in luogo di una gestione diretta o affidata al mercato.
  2. Il Comune, attraverso il coinvolgimento degli organismi di partecipazione del terzo settore e, nello specifico, della Consulta e dei Forum, promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione tesa a ricercare sinergie con il terzo settore, coinvolgendo, qualora opportuno, tutti gli Enti del terzo settore, iscritti negli appositi registri e operanti sul territorio.
  3. Nell’ambito degli organismi di partecipazione, gli Enti del terzo settore possono sottoporre all’Amministrazione comunale proposte di servizi e interventi da inserire nei percorsi di co-programmazione.
  4. Il percorso di programmazione può prevedere, tra le proprie finalità, l’individuazione di forme condivise e partecipative tese alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni urbani quali, a titolo esemplificativo, le aree verdi, le piazze, le strade e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
  5. L’esito della valutazione, nel rispetto delle prerogative del Comune, consiste nella programmazione partecipata, con proiezione almeno annuale.
  6. Il percorso di co-programmazione si conclude con una relazione della/del dirigente competente, contenente i verbali e l’esito degli incontri.
  7. Qualora ritenuto opportuno, la co-programmazione può essere integrata con la programmazione del Piano di Zona.

 

La co-progettazione

  1. Il Comune, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione, attiva percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi nell’ambito delle attività di interesse generale definite dall’Art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, facendo ricorso a specifici avvisi pubblici, anche periodici, in base al precedente articolo 16.
  2. Qualora ricorra a specifici avvisi pubblici, il Comune individua gli enti del terzo settore di cui avvalersi ai fini della co-progettazione, secondo le modalità individuate sull’avviso, fatta salva la possibilità per la/il responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l’ente del terzo settore con le caratteristiche più idonee nell’ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.
  3. Nei casi in cui il processo di co-progettazione preveda, tra le proprie finalità, l’individuazione di forme condivise e partecipative tese alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni urbani quali indicati al precedente articolo 15 comma 4), il percorso partecipativo può prevedere anche il coinvolgimento attivo delle/dei volontarie/i singoli che, nell’ambito dell’accordo stipulato con l’Amministrazione, stringono con essa un Patto di collaborazione finalizzato allo specifico obiettivo oggetto della coprogettazione.
  4. Qualora ricorra alla modalità dell’elenco organizzato, il Comune esperisce prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli Enti iscritti nella medesima area di interesse dell’elenco. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, la/il responsabile del procedimento individua discrezionalmente l’ente con le caratteristiche più idonee nell’ambito delle iscrizioni disponibili, a meno che ritenga opportuno procedere, alla luce della complessità di ciascun intervento, ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti.
  5. Il Comune nomina i Gruppi di progetto, composti da esperti della istituzione e dagli ETS selezionati. I Gruppi di lavoro definiscono l’oggetto del progetto, modalità, fasi e tempi della progettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati.
  6. I progetti finali sono approvati dalla/dal responsabile del procedimento in conformità agli atti di indirizzo di cui al comma 1 del presente articolo.

 

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