Inquinamento atmosferico - Comune di Castelfranco Emilia

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Misure antismog

Per contrastare l'inquinamento atmosferico, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il PAIR (Piano aria integrato regionale) sulla base di cui è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n.13 del 13.01.2023, concernente varie restrizioni nel territorio di Castelfranco Emilia.

 

RESTRIZIONI SEMPRE IN VIGORE FINO AL 30.06.2023:

 

(1) Traffico

nelle aree dei centri storici di Castelfranco Emilia e Piumazzo - come delimitati nelle planimetrie 1 e 2- è vietata la circolazione dalle 8.30 alle ore 18.30 dei seguenti veicoli:

  • diesel fino a EURO 4;
  • benzina fino a EURO 2;
  • ibridi (non elettrici), ciclomotori e motocicli fino a EURO 1;

la limitazione non si applica:

  • di sabato, e nelle giornate del 9 e 10 aprile, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
  • agli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere, oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere;
  • agli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, (definiti dall’art. 54 del C.d.S. e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S. - vedi elenco);

(2) Generatori di calore a biomassa

divieto di impiego di biomasse solide (legna, pellet, cippato, etc.) in generatori di calore inferiori a 3 stelle (i camini aperti rientrano in questa categoria) in unità immobiliari servite da impianti di riscaldamento multicombustibile (ovvero: se ho i termosifoni e il caminetto, non posso accendere il caminetto; se ho solo il caminetto lo posso accendere);

 

(3) Impianti di riscaldamento e raffrescamento

divieto di installazione degli impianti in spazi di pertinenza dell’organismo (ovvero non dedicati all'abitare: cantine, vani scale, box, garage, depositi, soffitte, corridoi, androni, scale, vani tecnici);

 

(4) Impianti di riscaldamento e raffrescamento

obbligo di mantenere aperte le porte di accesso per il solo periodo strettamente necessario al ricambio d’aria, all’entrata e uscita di avventori e personale.

 

RESTRIZIONI CHE ENTRANO IN VIGORE A SEGUITO DI SFORAMENTI DEI VALORI-LIMITE 

Qualora nel territorio della Provincia di Modena gli inquinanti superino le soglie d'allerta, come comunicate trisettimanalmente da ARPAE tramite i bollettini "Liberiamo l'aria", entrano in vigore le ulteriori restrizioni di seguito riportate. Si prega di controllare quotidianamente gli aggiornamenti in merito sulla homepage, dove sono pubblicate le notizie.

 

(1) Traffico

nelle aree dei centri storici di Castelfranco Emilia e Piumazzo - come delimitati nelle planimetrie 1 e 2- è vietata la circolazione dalle 8.30 alle ore 18.30 dei seguenti veicoli:

  • diesel fino a EURO 5;
  • benzina fino a EURO 2;
  • ibridi (non elettrici), ciclomotori e motocicli fino a EURO 1;

la limitazione non si applica:

  • di sabato, e nelle giornate del 9 e 10 aprile, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
  • agli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere, oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere;
  • agli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, (definiti dall’art. 54 del C.d.S. e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S. - vedi elenco);

(2) Generatori di calore a biomassa

in tutte le unità immobiliari comunque classificate dotate di impianto di riscaldamento multi combustibile, è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro);

 

(3) Impianti di riscaldamento e raffrescamento

divieto di installazione degli impianti in spazi di pertinenza dell’organismo (ovvero non dedicati all'abitare: cantine, vani scale, box, garage, depositi, soffitte, corridoi, androni, scale, vani tecnici);

 

(4) Impianti di riscaldamento e raffrescamento

obbligo di mantenere aperte le porte di accesso per il solo periodo strettamente necessario al ricambio d’aria, all’entrata e uscita di avventori e personale.

 

(5) Temperature interne

è vietato superare, negli ambienti di vita riscaldati, i seguenti valori massimi di temperatura:

  • 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricreative, culto, attività commerciali ed assimilabili;
  • 17°C (+2 °C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili;

Sono esclusi dalle limitazioni di temperatura suddette gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura, attività sportive, attività scolastiche e assimilabili;

 

(6) Abbruciamenti e combustioni all'aperto

è vietato ogni tipo di combustione all’aperto (es.: abbruciamenti, falò, barbecue, fuochi d’artificio, etc.). Sono consentiti solo gli abbruciamenti di materiali vegetali su espressa prescrizione di autorità fitosanitarie;

 

(7) Spandimenti

è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici, tranne nel caso in cui si proceda a spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

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