Approfondimenti: Terzo Settore - Comune di Castelfranco Emilia

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APPROFONDIMENTI: cos’è il TERZO SETTORE? Cosa sono gli ENTI del TERZO SETTORE

 

Cos’è il TERZO SETTORE?

 

il Terzo Settore è l’ insieme di enti di carattere privato che agiscono in diversi ambiti, dall’assistenza alle persone con disabilità alla tutela dell’ambiente, dai servizi sanitari e socio-assistenziali all’animazione culturale.

Perché Terzo settore?

Perché è quel complesso di istituzioni che si collocano tra lo stato e il mercato (primi due settori), ma non sono riconducibili né all’uno né all’altro; sono cioè soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva, come le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, le Cooperative sociali, le Fondazioni, i comitati ed altri soggetti aventi forma giuridica diversa (ONG, ONLUS, ecc.).

Il Terzo settore condivide con il “primo” e il “secondo” settore alcuni elementi:

  • come il mercato, è composto da enti privati.
  • come le istituzioni pubbliche, svolge attività di interesse generale

Questi aspetti si rimescolano, dando vita ad un nuovo originale soggetto: Il Terzo settore esiste da decenni ma è stato riconosciuto giuridicamente in Italia solo nel 2016, con l’avvio della riforma che lo interessa, ne definisce i confini e le regole di funzionamento.

 

 

Cosa si intende per ENTI del TERZO SETTORE?

 

Il   Codice del terzo settore (il Decreto legislativo n. 117/2017) norma in un solo testo tutte le tipologie di organizzazioni denominate “Enti del Terzo settore (Ets)”. Nasce così una definizione comune per soggetti diversi, dalle piccole organizzazioni, le reti nazionali, dalle cooperative sociali agli enti filantropici.

Gli Enti del Terzo settore sono associazioni, fondazioni o altri enti di carattere privato diverso dalla società, che svolgono una o più attività di interesse generale (un elenco di 26 aree di intervento centrali per la vita delle comunità) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, accomunati dall’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (Runts) e che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro.

Sono 7 le nuove tipologie: organizzazioni di volontariato (Odv); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali); enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti.

Viene definito un confine preciso, quindi, che lascia fuori soggetti come le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro. Per quanto riguarda gli enti religiosi, il Codice si applicherà limitatamente ad alcune attività di interesse generale e con regole ad hoc.

Al centro del terzo settore, lo svolgimento di attività di interesse generale, un elenco, aggiornabile, che mette ordine nelle attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.).

Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) è un’altra delle principali novità che sostituisce i registri regionali. Il Runts avrà sede presso il Ministero delle Politiche sociali ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale.

 

 

Le definizioni giuridiche

 

Legge delega 106 del 2016: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

 

Codice del terzo settore (dlgs 117/2017): “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni  di  volontariato, le associazioni di promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,  riconosciute  o  non riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti  di  carattere  privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,  senza  scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione  volontaria  o  di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità  o  di produzione o scambio di beni o  servizi,  ed  iscritti  nel  registro unico nazionale del Terzo settore”.

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