- Cos'è
L'autenticazione della firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione di una dichiarazione o istanza è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità del sottoscrittore. La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare a Pubbliche Amministrazioni o gestori ed esercenti di pubblici servizi non deve essere autenticata ma firmata davanti all'impiegato addetto a riceverla oppure presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli sopra indicati o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco. Non è possibile autenticare presso l'Anagrafe la firma su qualsiasi atto o dichiarazione, ma solo su quelli per i quali l'autenticazione da parte del funzionario incaricato dal Sindaco è espressamente prevista da una disposizione normativa. Ad esempio non rientra tra le competenze del funzionario incaricato dal sindaco l'autentica di firma su atti negoziali di natura privata come procure, accettazioni e rinunce. Per tali atti bisogna rivolgersi ad un notaio. L'Ufficio Anagrafe è invece autorizzato ad autenticare firme su atti di delega alla riscossione di provvidenze economiche o al ritiro di documenti.
- Chi può richiederlo
tutti i cittadini italiani e comunitari. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
- Modalità di Attivazione
- A domanda
- Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso
- Mail uff. competente/Tel. uff. competente in orario apertura al pubblico
- Come si richiede
presentandosi personalmente allo sportello anagrafe
- Costi e modalità di pagamento
in bollo: €16,00 per bollo virtuale
- Tempi
rilascio immediato
- Dove rivolgersi
Sportello del Cittadino Corso Martiri 216 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 17.30 Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- Documenti da presentare
documento di riconoscimento e dichiarazione o istanza della quale autenticare la sottoscrizione
- Normativa di riferimento
DPR 445/2000
- Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Ricorso al giudice amministrativo, autotutela
- Note
Qualora l'interessato non fosse in grado di firmare il pubblico ufficiale dell'anagrafe accertatosi della sua identità raccoglierà la sua dichiarazione. L'impedimento deve essere di natura fisica e non mentale, vale a dire che il dichiarante deve essere in grado di capire il contenuto della dichiarazione che va a rendere. Nel caso di persone impossibilitate per motivi di salute a recarsi personalmente presso l'Ufficio Anagrafe è possibile l'autenticazione della firma a domicilio: un parente o altra persona maggiorenne deve recarsi in Anagrafe con un documento di identità del delegante o dichiarante e il modulo da firmare; un agente di Polizia Municipale si recherà poi al domicilio della persona per l'autenticazione della firma.