Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di un particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, turistico, ambientale od economico delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
Non possono beneficiare del patrocinio i partiti e movimenti politici o le organizzazioni sindacali
Il patrocinio, di norma, non è oneroso per l’Ente.
Il patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all’utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionali non onerose veicolate sui siti internet o sui canali social.
Il patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all’utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali.
Le richieste dei patrocini non onerosi, istruite dai servizi comunali competenti per materia, sono accolte ed autorizzate con atto del Sindaco/della Sindaca, previa acquisizione del parere dalla/del dirigente del settore competente per materia.
Le richieste dei patrocini con le quali, oltre all’utilizzo dello stemma di cui al precedente comma 4), viene richiesto anche un contributo economico straordinario, vengono istruite dai servizi comunali competenti per materia i quali – sentito il parere dell’assessora/e competente - provvedono a predisporre gli atti di cui all’articolo 11 del presente Regolamento. Le richieste dei patrocini con le quali, oltre all’utilizzo dello stemma di cui al precedente comma 4) e/o un contributo economico straordinario, viene richiesto un beneficio economico quale descritto al precedente articolo 13 viene opportunamente istruita dal Servizio competente per materia. La concessione del patrocinio oneroso, a firma del Sindaco/della Sindaca, riporterà l’ammontare del valore del beneficio concesso, quantificato sulla base dei valori forniti dai servizi ai quali è assegnata la gestione dei beni oggetto della richiesta (es. sale, impianti, attrezzature, spazi).
L’eventuale diniego viene comunicato motivatamente, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex articolo 10-bis l. 241/90 e s.m.i.
Il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre lo stemma del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia" su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e ogni altra comunicazione, anche veicolata sui canali social, relativa all'iniziativa patrocinata.
Chi, sprovvisto di patrocinio comunale utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguita/o a norma di legge.
L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell’immagine ove tale concessione abbia recato danno all’immagine dell’ente.