Novità per l'espatrio dei minori. - Comune di Castelfranco Emilia

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Novità per l'espatrio dei minori.

 

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.

Tutti i minori dovranno quindi essere in possesso di passaporto individuale. Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip. Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali).  In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.

I passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza, previa inclusione dei dati dei genitori per i minori di anni 14.

Si ricorda che i minori possono recarsi all'estero anche con la carta d'identità valida per l'espatrio. Per verificare i paesi in cui è possibile recarsi con la carta d'identità valida per l'espatrio, consultare "Documenti validi per Attraversamento frontiere" sul sito della Polizia di Stato - Passaporto.

Il Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70 "Servizi ai cittadini" (art.10) convertito nella Legge 12/7/2011 n.106, ha stabilito infatti che la carta d'identità può essere rilasciata anche ai minori di anni 15 .

Come per il rilascio del passaporto anche ai fini del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.

L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio di minore di 14 anni è subordinato alla condizione che:

- lo stesso viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. In seguito all'entrata in vigore del DL 20 gennaio 2012, n.1 (art.40) sul retro della Carta d'identità valida per l'espatrio dei minori di anni 14 viene indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Tale apposizione può essere richiesta (presso l'Ufficio Anagrafe) anche per le carte d'identità di minori di anni 14 già rilasciate, prive dell'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

- oppure che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione convalidata dalla Questura o autorità consolari, il nome della persona, dell'Ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all'estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno , da trasmettere alla Questura allegando le fotocopie della carta d'identità dei genitori, degli accompagnatori e del minore. La Questura provvederà a rilasciare un modello unificato che l'accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al documento per l'espatrio del minore.

Per ulteriori informazioni relative alle modalità di rilascio della carta d'identità e del passaporto consultare la pagina del sito relativa ai documenti per l'espatrio o il sito della Polizia di Stato.
 

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