Elezioni Comunali 2014 - Comune di Castelfranco Emilia

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Elezioni Comunali 2014

 

Presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste di candidati alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Castelfranco Emilia 2014

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata alla Segreteria del Comune dalle ore 8 del 30º giorno alle ore 12 del 29º giorno antecedenti la data della votazione (articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 e successive modificazioni). La Segreteria del Comune perciò sarà aperta per la presentazione delle candidature dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 25 aprile 2014 e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 26 aprile 2014.


Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature
Per la predisposizione delle liste di candidati per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, le forze politiche e gli interessati possono utilizzare le “Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature” per elezioni Comunali, pubblicate dal Ministero dell’Interno: Pubblicazione n 5 edizione 2014 (pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno il 9 aprile 2014), in cui sono contenute tutte le istruzioni e i modelli per la redazione dei documenti necessari.

Collegandosi al sito del Ministero dell'Interno,  si possono trovare e stampare anche tutte le leggi e le istruzioni elettorali pubblicate dal Ministero, nonché scaricare la versione della pubblicazione n 5 aggiornata al 2014.


Informazioni per la composizione delle liste

Numero dei  consiglieri
Il Consiglio Comunale  sarà composto da  24 consiglieri (articolo 2, comma 184, Legge 23 dicembre 2009 n 191)
Quindi il numero dei candidati da comprendere in ogni lista sarà da 16 a 24 candidati.

Numero dei presentatori (sottoscrittori)
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta, a norma dell’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni:
– da non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti.

Obbligo del rispetto della parità di genere “parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province”- articolo 2, comma 1, lettera d) , numero I) legge 23 novembre 2012, n 215

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le liste di candidati  devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi.
Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale a norma della Legge 23 Novembre 2012 n° 2015.

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori - Potere di autenticazione da parte dei  consiglieri
In base alle ultime sentenze del Consiglio di Stato n. 715,716 e 717 del 21 gennaio – 13 febbraio 2014,  i consiglieri come gli assessori degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’art. 14 della Legge 53 del 1990 “in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono”.  Di conseguenza, i consiglieri e assessori provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e dei Consigli dei comuni della Provincia, mentre i consiglieri e assessori comunali hanno un'analoga legittimazione esclusivamente per le elezioni del sindaco e del consiglio del loro comune.
Il potere di autenticazione dei consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al sindaco o al presidente della provincia può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.
I pubblici ufficiali citati nell’art 14 della Legge 53 del 1990 sono titolari del potere di autenticare  le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza  dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.


Incandidabilità (articolo 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n 235)
La dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale (articolo 28, quarto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 2), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570) deve contenere anche LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  – NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO, a sindaco o a consigliere, NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE (si vedano allegati n.5 e n.7 del libretto di istruzioni).


Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

 Si richiama l'attenzione sull'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n.96, che con riferimento  alle elezioni comunali, ha introdotto, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista cha partecipa alle elezioni.

Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n.96/2012, riguardanti tra l'altro il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

Mandatario elettorale (articolo 13, comma 6, legge 96 del 6 luglio  2012 e articolo 7, comma 3, della legge 515 del 10 dicembre 1993).
A norma del combinato disposto dell’articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dell’articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall’articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato (si veda allegato n.12 del libretto di istruzioni).

Orari di apertura straordinaria dell’ufficio elettorale per il rilascio della certificazione e per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature.

Per le Elezioni Europee

Sabato 12 aprile dalle 8,30 alle 12,30
Domenica 13 aprile dalle 8,30 alle 12,30
Lunedi 14 aprile dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 18,00
Martedì  15 aprile dalle 8,00 alle 20,00
Mercoledì  16 aprile dalle 8,00 alle 20,00

Per le Elezioni Comunali

Martedì 22 aprile dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 18,00
Mercoledì  23 aprile dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 18,00
Giovedì 24 aprile dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 18,00
Venerdì 25 aprile dalle 8,00 alle 20,00
Sabato 26 aprile dalle 8,00 alle 12,00

Orario di normale apertura dell'Ufficio Elettorale

 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,00 alle 13,30 - giovedì dalle 14,30 alle 17,30 -  sabato dalle 8,30 alle 12,30.

tel. 059.959256 – e-mail:  elettorale@comune.castefranco-emilia.mo.it

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