Incendi boschivi, dal 24 luglio scatta lo stato di grave pericolosità - Comune di Castelfranco Emilia

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Incendi boschivi, dal 24 luglio scatta lo stato di grave pericolosità

 
Incendi boschivi, dal 24 luglio scatta lo stato di grave pericolosità

Si informa che con determinazione regionale n° 555 del 20 luglio 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n° 180 del 21 luglio 2015, in tutto il territorio regionale è stato dichiarato lo stato di pericolosità e contestualmente attivato lo stato di preallarme per il periodo dal 24 luglio 2015 al 31 agosto 2015, individuato come a maggiore rischio di incendi boschivi.

 

SINTESI DEI PRINCIPALI DIVIETI E DELLE SANZIONI VIGENTI NEL PERIODO DICHIARATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’

Nel periodo di massima pericolosità sono vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l’innesco di incendio. In particolare, secondo quanto previsto dalle "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale":

- E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a

distanza minore di 200 m dai loro margini esterni; E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo).

- Nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.

- Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l'abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità; L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;

- Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio sono previste sanzioni amministrative che vanno da 1.000 a 10.000 euro. Qualora il fatto costituisca anche reato varranno invece le sanzioni previste dal codice penale (art. 423 e seguenti). In particolare:

Chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

- Se l'incendio è provocato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

- Le pene previste sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Da ultimo si segnala come per l’allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione di alcune ricorrenze e feste paesane o l’accensione di bracieri e falò nell'ambito di talune attività del movimento scout debba valere a riferimento quanto previsto al cap. 6 paragrafo 2 del nuovo “Piano stralcio di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2012/2016”.

                                                                                                                     

I numeri di emergenza in caso di avvistamento di incendio boschivo sono:

1515 numero nazionale di avvistamento del Corpo Forestale dello Stato

115 numero nazionale di Pronto Intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

800 841 051 numero verde regionale (Corpo Forestale dello Stato Regione Emilia Romagna per la segnalazione degli incendi boschivi)

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