POLIZIA LOCALE - Comune di Castelfranco Emilia

Struttura Organizzativa | POLIZIA LOCALE - Comune di Castelfranco Emilia

Polizia Locale

 

Sede Via Ripa Inferiore 42 

Orario di apertura al pubblico

martedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

E-mail

polizia.locale@comune.castelfranco-emilia.mo.it

PEC

comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Telefono 059921220 - 3488003886 (per urgenze tutti i giorni dalle 07:30 a fine servizio 19:00 o 24:00 se attivo il servizio)
Fax 059950287
Responsabile Comandante Cesare Augusto Dinapoli (riceve su appuntamento)
Assessore Sindaco Giovanni Gargano

 

Struttura e uffici:

- Ufficio Verbali

- Infortunistica Stradale

- Polizia Giudiziaria

- Commercio e Edilizia

- Autorizzazioni e nulla osta

- Oggetti smarriti/ritrovati

- Controllo del Vicinato

- Volontari

1. Si occupa di:

1.1. Polizia Stradale
1.2. Polizia Edilizia
1.3. Polizia Commerciale
1.4. Polizia Ambientale
1.8. Autorizzazioni per iniziative che interessano la modifica della viabilità (ordinanze)
1.9. Autorizzazioni in deroga a divieti
1.14. Oggetti smarriti
1.15. Comunicazione cessione fabbricati, assunzione al lavoro di cittadini stranieri
1.17. Autorizzazioni all'esposizione del cartello di "passo carrabile"

 

2. Cosa fare per:

2.1. In caso di incidente stradale
2.2. Pagamento di violazioni e ricorsi
2.3. Per segnalazioni, esposti, richieste di intervento
2.7. Richiesta di autorizzazione per iniziative che interessano la modifica della viabilità (ordinanze)
2.8. Richiesta di autorizzazione in deroga a divieti
2.13. In caso di ritrovamento/smarrimento di oggetti
2.14. Per comunicare la cessione di fabbricati
2.16 Richiesta di autorizzazione all'esposizione di cartello di "passo carrabile"
 


2.1. In caso di incidente stradale

 

In caso di incidente stradale,  per chiedere l'intervento degli organi di polizia stradale per i rilievi occorre chiamare i seguenti n. telefonici (in alternativa tra loro):

118 - Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (se ci sono feriti);
113 - Polizia stradale;
112 - Carabinieri (Pronto intervento 112) - Carabinieri di Castelfranco Emilia 059926124 - Polizia Locale di Castelfranco Emilia 059921220 (dal Lunedì al Sabato al mattino) e 3488003886 (per urgenze tutti i giorni dalle 07:30 a fine servizio 19:00 o 24:00 se attivo il servizio)

I rilevi saranno finalizzati ad accertare le fonti di prova atte a ricostruire i fatti, le conseguenti responsabilità amministrative, civili ed eventualmente penali.

 

2.2. Pagamento di violazioni e ricorsi:

 

Pagamento:

Per il pagamento delle sanzioni amministrative occorre attenersi scrupolosamente alle indicazioni e ai termini riportati sul verbale, preavviso e/o ordinanza.
In caso di smarrimento o deterioramento del bollettino c.c.p. occorre contattare il Comando Polizia Locale - Ufficio Verbali per l’indicazione del numero del conto corrente postale sul quale effettuare il versamento utilizzando un bollettino in bianco ed indicando come causale gli estremi del verbale stesso.
Le ricevute dell’avvenuto pagamento vanno conservate per cinque anni.
Per le sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada, qualora entro il termine previsto non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione e per le spese di procedimento.
Per il pagamento dei cosiddetti preavvisi di accertata violazione al Codice della Strada, il pagamento deve essere effettuato entro 5 giorni sempre nei modi riportati sul preavviso stesso, trascorso tale termine la violazione verrà notificata all’intestatario del veicolo maggiorata dalle spese di notifica ed accertamento.

Se si desidera è possibile pagare le sanzioni On-Line tramite il servizio PagoPA.

 

Ricorsi:

Se si intende proporre ricorso verso una sanzione amministrativa occorre attenersi scrupolosamente alle indicazioni e ai termini riportati sul verbale e/o ordinanza.
Avverso i verbali di accertata violazione a norme del Codice della Strada è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, qualora non si intenda avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta. Il ricorso viene proposto al Prefetto del luogo della commessa violazione (Modena per Castelfranco Emilia) da presentarsi al Comando a cui appartiene l’organo accertatore. Alternativamente al ricorso al Prefetto, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione  è ammessa opposizione al Giudice di Pace competente per territorio (Modena per Castelfranco Emilia), in questo caso il ricorrente è tenuto a versare anche il contributo unificato di iscrizione a ruolo, nonchè le spese forfettarie, presso i soggetti abilitati (es. tabaccherie), producendone ricevuta all'organo giudicante.

Per maggiori informazioni in merito all'importo del contributo unificato e delle spese forfettarie rivolgersi al competente Giudice di Pace (Giudice di Pace di Modena).

 

2.3. Per segnalazioni, esposti, richieste di intervento:

In caso di necessità di intervento urgente chiamare direttamente la Polizia Locale ai numeri indicati.
Per altre segnalazioni non urgenti, richieste di intervento, verifiche, reclami, occorre presentare istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico  presso il Municipio del Comune di Castelfranco Emilia che provvederà a trasmettere l’atto agli uffici competenti.

 

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2.7. Richiesta di autorizzazione per iniziative che interessano la modifica della viabilità (ordinanze):

  • presentare modulo di richiesta almeno 15 giorni prima della data prevista per le limitazioni;

 

 

2.8. Richiesta di autorizzazione in deroga a divieti:

  • presentare apposita istanza motivata circa la deroga richiesta;

 

2.13. In caso di ritrovamento/smarrimento di oggetti:

Ai sensi dell’art. 927 del Codice Civile, le cose mobili ritrovate in questo Comune, quando non vengano direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono venire consegnate senza ritardo al Sindaco indicando le circostanze del ritrovamento.
L’ufficio competente è il Settore Polizia Locale.
Del ritrovamento verrà data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il proprietario, in caso sia possibile identificarlo (documenti) verrà contattato dall’ufficio.
Le cose ritrovate verranno restituite al proprietario entro un anno dal ritrovamento;
Trascorso un anno dalla pubblicazione dall’albo pretorio senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata appartiene a chi l’ha trovata (art. 929 Codice Civile).

 

2.14. Per comunicare la cessione di fabbricati occorre:

 

La comunicazione di cessione di fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

  • Per la cessione di fabbricati occorre presentare apposito modulo entro 48 ore dalla consegna dell’immobile direttamente al Comune o anche a mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita , locazione, ecc.). Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricato, sia ad uso abitativo, sia ad uso diverso dall’abitativo, per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, conosciuta anche come “denuncia antiterrorismo”, prevista dal summenzionato art. 12 del D.L. n. 59/78 (decreto antiterrorismo), in caso di permanenza nell’immobile superiore a trenta giorni, in quanto la registrazione del contratto, “assorbe” di fatto l’obbligo in questione. L’assorbimento del predetto obbligo viene esteso, quindi, ai contratti di comodato ed a tutti  i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni, precedentemente escluse.

 

La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

 

2.16. Richiesta di autorizzazione all'esposizione di cartello di "passo carrabile":

 

Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione del cartello di "passo carrabile", senza il quale gli organi di Polizia Stradale non possono procedere a sanzionare e rimuovere i veicoli in sosta davanti ad un accesso carrabile, occorre:

 

 

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