Rilascio Tesserino Hobbista
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per il rilascio del tesserino sono in vigore le nuove regole da applicare per il rilascio del tesserino per gli hobbisti, come previste dalla DGR 328/19:
Ulteriore normativa applicabile:
L.R. Emilia Romagna n. 12/1999
L.R. Emilia Romagna n. 4/2013
Delibera Giunta Regionale Emilia Romanga n. 844 del 24/06/2013
DEFINIZIONE ATTIVITA’ HOBBISTI
Gli hobbisti sono operatori non professionali del commercio che vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario o occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti e solo se in possesso di un tesserino identificativo.
L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica è soggetto al rilascio di apposito tesserino identificativo contenente generalità, foto e appositi spazi per la vidimazione rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per coloro che risiedono in un’altra regione.
Il tesserino non deve essere richiesto da coloro che partecipano ai mercatini dell’arte/ingegno creativo, ossia coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno di carattere creativo, in quanto questi operatori non rientrano nella definizione di hobbisti.
TESSERINO IDENTIFICATIVO DI HOBBISTA
Le caratteristiche del tesserino di hobbista e le modalità di richiesta del tesserino sono state definite dalla Regione Emilia-Romagna con apposito atto di Giunta Regionale.
Il Tesserino identificativo di hobbista viene rilasciato dal Comune di Residenza o dal Comune di Bologna per i residenti fuori regione.
Il tesserino contiene le generalità e la foto del richiedente, trenta spazi che verranno vidimati (con timbro e data) dal Comune in cui si svolge il mercatino a cui l’hobbista intende partecipare.
Venti spazi del tesserino sono riservati alla partecipazione ai mercatini storici degli hobbisti e dieci spazi possono essere utilizzati per gli altri mercatini con hobbisti.
COSTI
Due marche da bollo di € 16,00 (una per l’istanza e una per il tesserino), € 100,00 per i diritti di istruttoria.
VALIDITA’
Il tesserino è valido un anno, dalla data del rilascio. Non può essere rilasciato per più di una volta all’anno. E’ rilasciato all’hobbista al massimo quattro anni, anche non consecutivi. Un hobbista potrà, pertanto, ottenere al massimo quattro tesserini annuali.
Il tesserino identificativo, di durata annuale a far tempo dalla data del rilascio, è concesso per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo (esaurito il suddetto periodo, anche non consecutivo, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche).
REQUISITI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL TESSERINO
Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. per svolgere la loro attività, e in particolare, non possono esercitare l’attività hobbistica:
• coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
• coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
• coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, Capo II, del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
• coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
• coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
• coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1 lett. b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.
RILASCIO DEL TESSERINO
Per il rilascio del tesserino occorre presentare istanza, bollata con bollo da € 16,00 al Comune di residenza (o al Comune di Bologna per i residenti fuori regione) utilizzando l’apposito modulo sotto riportato e allegando:
- 1 fototessera;
- 1 copia del documento di identità, in corso di validità, e/o copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico;
- 1 ulteriore marca da bollo da € 16,00 da apporre sul tesserino.
- 1 copia della ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria: per i residenti del comune di Castelfranco Emilia versare € 100,00
Modalità di pagamento:
* direttamente presso lo SPORTELLO DEL CITTADINO del Comune di Castelfranco Emilia, Corso Martiri n. 216 unicamente con bancomat/carta di credito (no contanti)
* tramite il circuito PagoPA
MERCATINI STORICI
Per conoscere i mercatini storici con hobbisti, dell’Emilia Romagna occorre consultare l’apposito elenco approvato dalla Regione Emilia Romagna in allegato alla DGR 328/19:
TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO
Qualora vi siano motivi ostativi all’accoglimento della domanda, gli stessi vengono comunicati all’interessato entro 15 giorni dal ricevimento della domanda (con contestuale interruzione dei termini del procedimento). L’interessato, entro 10 giorni potrà presentare osservazioni e/o eventuale documentazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'emissione del provvedimento di diniego.
Il termine per il rilascio del tesserino è di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data in cui la domanda è completa di tutti i requisiti ed elementi necessari per la sua valutazione.
MODULISTICA
Modulo domanda rilascio tesserino hobbista