Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. per svolgere la loro attività, e in particolare, non possono esercitare l’attività hobbistica: • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, Capo II, del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale; • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1 lett. b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione. Il tesserino identificativo, di durata annuale a far tempo dalla data del rilascio, è concesso per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo (esaurito il suddetto periodo, anche non consecutivo, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche).