- Cos'è
I coniugi hanno la possibilità di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune. L’assistenza degli avvocati è facoltativa. L’accordo non potrà contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale. Tali atti sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
- Chi può richiederlo
- coniugi il cui matrimonio è stato celebrato in forma civile o religiosa con effetti civili nel Comune di Castelfranco Emilia - coniugi il cui matrimonio è stato celebrato all'estero (tra due cittadini italiani, o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero) e trascritto nel Comune di Castelfranco Emilia - coniugi residenti nel Comune di Castelfranco Emilia (può essere residente nel Comune anche uno solo dei coniugi)
- A chi è destinato
Condizioni per la sottoscrizione degli accordi di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile : solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti . Sono considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti. I termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale, e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
- Modalità di Attivazione
- A domanda
- Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso
- Mail uff. competente/Tel. uff. competente in orario apertura al pubblico
- Come si richiede
previo appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile
- Costi e modalità di pagamento
Euro 16,00 per il diritto fisso - art. 12 comma 6 della Legge 162/2014 (diritto determinato con deliberazione G.C. n. 266 del 30/12/2014) al momento della sottoscrizione dell'accordo;
- Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
in contanti presso lo stesso ufficio di stato civile;
- Tempi
Fasi dell'accordo: •prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi; •il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio; •l’Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio , deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo); •nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare nuovamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto; •La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione; •La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
- Dove rivolgersi
Sportello del Cittadino Corso Martiri 216 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 17.30 Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- Documenti da presentare
- documento di riconoscimento valido di entrambi i coniugi - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi; oppure - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimoniolo davanti all’Ufficiale dello Stato Civile sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi; oppure - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi;
- Normativa di riferimento
Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970). Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).
- Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Ricorso al giudice amministrativo; autotutela.