- Cos'è
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile; • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Le convivenze di fatto possono riguardare sia coppie omosessuali sia eterosessuali.
- Chi può richiederlo
Due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Castelfranco Emilia, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia anagrafico. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia, è necessario effettuare la variazione anagrafica della residenza. Gli interessati non devono essere legati tra loro, né con altre persone, da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione
- A chi è destinato
a tutte le persone maggiorenni • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile; • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; • coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune di Castelfranco Emilia.
- Modalità di Attivazione
- A domanda
- Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso
- Mail uff. competente/Tel. uff. competente in orario apertura al pubblico
- Come si richiede
Presentando un'apposita dichiarazione anagrafica di costituzione della convivenza anagrafica allo Sportello del Cittadino o inviandola via PEC a comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it o via e-mail a: residenza@comune.castelfranco-emilia.mo.it L'inoltro via e-mail è consentito seguendo una delle seguenti modalità: a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale o qualificata di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC. La dichiarazione, congiunta, deve essere sottoscritta da entrambi e presentata unitamente alle copie dei due documenti di identità dei dichiaranti. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché il modulo sia sottoscritto da entrambi gli interessati e sia allegata la fotocopia del documento d'identità del componente assente.
- Costi e modalità di pagamento
nessuna
- Tempi
2 giorni lavorativi per la registrazione della dichiarazione nei registri anagrafici. 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.
- Dove rivolgersi
Sportello del Cittadino Corso Martiri 216 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 17.30 Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- Documenti da presentare
Documenti di identità validi dei dichiaranti.
- Normativa di riferimento
Legge 20 maggio 2016, n. 76 (art.1 commi da 36 a 65). Circolare Ministero dell’Interno 1 giugno 2016, n. 7.
- Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Ricorso al giudice amministrativo; autotutela.
- Note
La convivenza di fatto può terminare in seguito a dichiarazione di cessazione dei legami affettivi di coppia da parte anche di uno solo dei componenti, o d’ufficio in caso di eventi oggettivi (matrimonio/unione civile dei conviventi tra loro o con altre persone; decesso di un convivente; cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio)