Stato Civile
Sede |
Sportello del Cittadino - Corso Martiri, 216 |
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Orario di apertura al pubblico |
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 |
Telefono |
059.959269 - 059.959384 - 059.959325 |
Fax |
059.959333 |
Referenti |
Cacopardo Michelangelo, Campagna Alberto, Gallerano Ilaria |
Unioni civili tra persone dello stesso sesso
DAT - Dichiarazioni anticipate di trattamento
Matrimonio
Pubblicazioni di matrimonio civile e religioso
La pubblicazione di matrimonio consiste nell'affissione presso la Casa Comunale di un atto contenente le generalità degli sposi. È in pratica la dichiarazione di voler contrarre matrimonio davanti all’ufficiale dello stato Civile oppure davanti a un ministro di culto, presentata dai nubendi o da persona che ne ha ricevuto da essi speciale incarico.
Le pubblicazioni di matrimonio devono essere esposte all’albo dei comuni di residenza di entrambi i futuri sposi per otto giorni consecutivi.
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dalla conclusione delle pubblicazione ed entro 180 giorni.
I cittadini minori di 16 anni non possono unirsi in matrimonio.
Possono contrarre matrimonio civile:
-
i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, cioè che non sono legati da un precedente matrimonio, e che non sono legati da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
-
i cittadini già coniugati che hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio;
-
i cittadini tra i 16 ed i 18 anni che hanno ottenuto l’autorizzazione del Tribunale dei Minori.
La data e l’ora della cerimonia dovranno essere concordate con l’Ufficio di Stato Civile.
Possono sposarsi con matrimonio religioso:
-
i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, cioè che non sono legati da un precedente matrimonio, e che non sono legati da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
-
i cittadini già coniugati con cerimonia religiosa che hanno ottenuto l’annullamento del precedente matrimonio;
-
i cittadini che precedentemente hanno contratto solo il matrimonio civile;
-
i cittadini tra i 16 ed i 18 anni che hanno ottenuto l’autorizzazione del Tribunale dei Minori.
Modalità e Tempi
La richiesta delle pubblicazioni deve essere presentata all’Ufficio Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi, preferibilmente in quello in cui si intende celebrare il matrimonio, almeno due mesi prima del matrimonio, concordando personalmente un appuntamento.
I documenti necessari vengono acquisiti d’ufficio previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i dati dei due sposi.
Nel caso di matrimonio religioso, gli sposi devono presentare la richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco o dal Ministro di Culto.
Nel caso di matrimonio di minorenni (dai 16 ai 18 anni) è necessario allegare l’autorizzazione del Tribunale dei Minori.
Costo
€ 16,00 per marca da bollo applicata su ogni atto affisso ( n° 1 marca se entrambi i nubendi sono residenti nel Comune; n° 2 marche se residenti in Comuni diversi).
Modulistica:
dichiarazione sostitutiva di certificazione per pubblicazioni di matrimonio
Separazione e divorzio
Separazione e divorzio
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale
Separazione e divorzio con l'assistenza dell'avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
in caso di
- assenza di figli;
- assenza di figli minori;
- presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
l’accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
in caso di
- presenza di figli minori;
- figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- figli maggiorenni non autosufficienti;
l'accordo deve essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
Uno degli avvocati , una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
per la trasmissione della negoziazione assistita potrà essere utilizzato il seguente modello .
L’accordo, da inoltrare al Comune di Castelfranco Emilia (MO), potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo:
comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it
Separazione e divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Possono concludere l'accordo davanti all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castelfranco Emilia:
- i coniugi il cui matrimonio è stato celebrato in forma civile o religiosa con effetti civili nel Comune di Castelfranco Emilia
- i coniugi il cui matrimonio è stato celebrato all'estero (tra due cittadini italiani, o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero) e trascritto nel Comune di Castelfranco Emilia
- i coniugi residenti nel Comune di Castelfranco Emilia (può essere residente nel Comune anche uno solo dei coniugi)
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
• NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti .
• Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre
L’accordo non potrà contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite.
Fasi dell'accordo:
• prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione , agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi modulistica sotto riportata);
• il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno pagare Euro 16,00 per il diritto fisso - art. 12 comma 6 della Legge 162/2014 (diritto determinato con deliberazione G.C. n. 266 del 30/12/2014) da pagarsi in contanti presso lo stesso ufficio di stato civile;
• l’Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio , deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
• nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare nuovamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
• La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
• La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Prenotazione appuntamento:
• email: stato.civile@comune.castelfranco-emilia.mo.it
• telefono: 059 959269 Michelangelo Cacopardo – 059959384 Saluto Maria
• fax: 059 959333
modulistica:
modello trasmissione convenzione di negoziazione assistita art.6 D.L. n. 132/2014
modello dichiarazione per richiesta di separazione innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
modello dichiarazione per richiesta di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
Riferimenti normativi:
Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970).
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).
Unioni Civili tra persone dello stesso sesso
Unioni civili tra persone dello stesso sesso
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U . 21.5.2016 S.G. n. 118) riguardante la “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“
In data 29 luglio è entrato in vigore il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 recante la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 76/2016 in attesa dei decreti legislativi che nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.
Le Unioni Civili
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Cause impeditive:
Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:
a) per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
c) tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
- Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
- Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
- In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
- Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti ; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.
Chi ha contratto matrimonio o unione civile all’estero:
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato . In questa fase provvisoria è previsto dal Dpcm la possibilità di trascrivere l’atto di matrimonio o di unione civile nel registro provvisorio delle unioni civili.
PROCEDIMENTO PER LE UNIONI CIVILI
Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
l'iter precedurale si divide in due fasi distinte:
- prima fase: richiesta di costituzione dell’unione civile formalizzata all’ufficiale dello stato civile;
- seconda fase: dichiarazione costitutiva dell'unione civile.
Prima fase: la richiesta
Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:
• Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
• L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
• Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti;
nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.
Seconda fase: la costituzione dell’unione
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Contestualmente le parti potranno:
• rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
• scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.
Le persone interessate alla costituzione dell'unione civile nel comune di Castelfranco Emilia sono invitate a contattare l’ufficio dello stato civile via mail all’indirizzo:
stato.civile@comune.castelfranco-emilia.mo.it
• telefono: 059 959269 – 059959384
La costituzione dell'unione potrà essere formalizzata presso:
• l’Ufficio dello Stato Civile (Sportello del Cittadino - Corso Martiri, 216);
• la sala del Consiglio Comunale (Piazza della Vittoria 8);
Riferimenti normativi:
Legge 20 maggio 2016, n. 76 riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (commi da 1 a 35); DPCM 23.7.2016, n. 144; Circolare Ministero Interno 28 luglio 2016, n. 15.
Morte
Denuncia di morte
E’ la comunicazione dell’avvenuto decesso nel Comune di un cittadino anche non residente.
In genere si occupa di tutto l’Agenzia di Onoranze Funebri incaricata dai famigliari.
Comunque, in caso di decesso presso l’abitazione, va contattato il medico curante per l’accertamento delle cause e la redazione del certificato necroscopico e della scheda ISTAT.
Se il decesso avviene in Ospedale o in casa di cura o in struttura per anziani, provvederà l’Amministrazione ospedaliera a redigere i certificati del caso, che potranno essere ritirati da un parente o da un delegato presso la Direzione Sanitaria.
In entrambi i casi le relative certificazioni devono essere consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso per la stesura dell’atto di morte e per il rilascio del permesso di seppellimento.
Nascita
Dichiarazione di nascita
In seguito alla nascita di un figlio è neccessario fare la dichiarazione (o denuncia) di nascita.
Tale dichiarazione può essere effettuata: dal padre, dalla madre o da un loro procuratore speciale, dal medico, dall’ostetrica o da persona presente al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Se i genitori non sono coniugati, la denuncia deve essere fatta da entrambi.
Modalità e Tempi
La dichiarazione deve essere effettuata presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita oppure presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre), oppure presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuta la nascita.
La denuncia deve avvenire entro 10 giorni dalla nascita se la dichiarazione è presentata al Comune, entro 3 giorni se la dichiarazione è presentata alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi.
Costo
Gratuito.
DAT - Dichiarazioni anticipate di trattamento
Dichiarazioni anticipate di trattamento - DAT
In data 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017 n. 219 avente ad oggetto : Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
L’articolo 4 della legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso le DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari.
Indica altresì una persona di sua fiducia, denominata “ fiduciario”, che dovrà essere persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario accetterà la nomina mediante sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT. Al fiduciario sarà rilasciata copia della DAT .
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvederà all’annotazione in apposito registro.
Le DAT dovranno essere consegnate, personalmente, presso l'Ufficio dello Stato Civile sito presso lo Sportello del Cittadino - Corso Martiri, 216.
Circolare n. 1/2018 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale Servizi Demografici
Modulistica
Fac-simile dichiarazione - doc
Fac-simile dichiarazione - pdf
costo
Gratuito