Autocertificazione
Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate dall'art. 46 del DPR 445/2000), che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
certificati medici, sanitari, veterinari | |
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certificati di origine e conformità alle norme comunitarie | |
brevetti e marchi |
L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani. Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal provvedimento adottato.
Per un utilizzo rapido e facile dell'autocertificazione sono a disposizione due diversi servizi: l'Autocertificazione guidata e i Modelli di autocertificazione sottostanti. Tali modelli possono essere aperti, compilati e stampati al fine di velocizzare e semplificare le procedure di autocertificazione.
Stati, qualità personali e fatti che si possonoautocertificare:
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data e il luogo di nascita;
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residenza;
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cittadinanza;
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godimento dei diritti civili e politici;
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stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
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stato di famiglia;
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esistenza in vita;
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nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
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iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
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appartenenza a ordini professionali;
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titolo di studio, esami sostenuti;
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qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
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situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
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assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
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possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
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stato di disoccupazione;
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qualità di pensionato e categoria di pensione;
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qualità di studente;
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qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
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iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
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tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
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di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
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di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
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di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
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qualità di vivenza a carico;
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tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
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di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Si ricorda che secondo la Legge le Pubbliche Amministrazioni non devono richiedere i documenti che sono in loro possesso. La validità dell’autocertificazione è uguale a quella dei certificati che sostituisce. La mancata accettazione da parte di Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi di autocertificazioni costituisce violazione di dovere d’ufficio.
N.B: Le diverse leggi sulla semplificazione amministrativa prevedono che la sottoscrizione di queste autocertificazioni non vada autenticata, pertanto non è soggetta alla riscossione di nessun diritto.
Modalità, Tempi e Costi
Esistono moduli prestampati presso gli uffici della Pubblica Amministrazione. In ogni caso basta un normale foglio di carta sul quale vanno scritti i propri dati anagrafici e la dichiarazione sostitutiva della certificazione richiesta. L'autocertificazione può essere presentata anche da un'altra persona, oppure inviata via fax o per via telematica.
Costo
Gratuita
Normativa di riferimento
DPR 445/2000
Dove rivolgersi
Presso tutti gli enti privati o pubblici che la richiedono.
Modulistica
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da interessato
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal genitore o tutore
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di chi non sa o non può firmare
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa per chi ha impedimento temporaneo