Istituti di partecipazione - Comune di Castelfranco Emilia

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ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEL CITTADINO

Istituti di partecipazione

 

 

Strumenti di tutela del cittadino

 

 

PETIZIONI

La petizione è una richiesta diretta a sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione comunale questioni di interesse generale.
Con la petizione si possono promuovere interventi diretti alla "migliore tutela di interessi collettivi": ad esempio si può richiedere la sistemazione di una strada pubblica, la chiusura al traffico di un quartiere ecc.
La petizione formulata per iscritto e sottoscritta da un gruppo di cittadini deve essere presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico il quale ne cura la trasmissione al Responsabile del Settore competente .
Ai cittadini sottoscrittori verrà fornita una risposta scritta e motivata.


Tempo del procedimento
Trenta giorni.


REFERENDUM POPOLARE

Il referendum popolare sia consultivo che abrogativo, è strumento atto a favorire una più concreta partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione comunale. E' indetto dal Sindaco quando lo richiedono duemila cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune.

Il referendum consultivo è indetto anche dietro richiesta del Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri eletti. Non possono essere sottoposte a referendum le materie relative a tributi, all'espropriazione per pubblica utilità, al bilancio, nonché quelle interessanti direttamente persone. Non possono altresì essere sottoposte al referendum materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria dell' uno o dell'altro genere negli ultimi cinque anni.

RIFERIMENTO NORMATIVO:

D.LGS 267/2000

STATUTO COMUNALE


LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Il comune di Castelfranco Emilia valorizza le associazioni e promuove gli organismi di partecipazione. In particolare persegue una duplice finalità:

  • sostiene ed incentiva le associazioni in quanto espressioni della socialità dell'uomo e luogo in cui l'individuo può sviluppare ed esprimere la propria personalità;

  • riconosce alle associazioni la qualità di interlocutori nei processi decisionali politici ed amministrativi.


GIUDICE DI PACE

Il giudice di pace è un giudice ordinario cui compete l'amministrazione di una"giustizia minore" Le sue principali competenze in materia civile e penale sono:

  • cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28;

  • cause del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore e € 15.493,71;

  • cause relative a controversie sull'uso dei servizi condominiali e liti ambientali;

  • controversie con i vicini (rispetto delle distanze per alberi e siepi, installazione di segnali di confini tra terreni;

  • immissione da parte di privati di rumori, esalazioni, fumi e calori);

  • cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti ad abitazione civile;

  • reclami dei consumatori (recupero crediti o beni dati in prestito, contenzioso con la banca risarcimento danni);

  • ricorsi contro multe e contravvenzioni (entro trenta giorni dalla notifica per le ordinanze ed entro sessanta giorni dalla notifica per le violazioni al codice della strada);

  • percosse, lesioni personali colpose, omissioni di soccorso, ingiuria, diffamazione;

  • deviazioni di acque e modificazione dello stato dei luoghi;

  • ingresso abusivo in fondo altrui;

  • deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.

Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile:

  • se ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle materie di sua competenza;

  • se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere;

  • se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma;

  • se vuole chiedere, prima dell'inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati.

Dove

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODENA
Modena - Via Cesare Costa 13

 

Tel . 059/2131996-7

Fax 059/2131960

gdp.modena@giustizia.it




GRATUITO PATROCINIO
E' un diritto civile previsto dall'art. 24 della Costituzione che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita a persone "non abbienti" coinvolte in un processo civile, penale, amministrativo e tributario.

Chi ha diritto

  • cittadini italiani anche se si trovano all'estero

  • stranieri o apolidi residenti in Italia

  • stranieri anche se non residenti in Italia sottoposti a procedimento di espulsione amministrativa.

Per essere ammessi al gratuito patrocinio il richiedente deve essere senza reddito oppure possedere un reddito inferiore a € 9.692,22.

A chi rivolgersi
Ordine degli avvocati di Modena
Palazzo di Giustizia - C.so Canalgrande n. 77 - Modena

Dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00

tel. 059/223773 fax 218665

 


TUTELA DEL CONSUMATORE

E' consumatore il cittadino che si trovi nel ruolo di acquirente o utilizzatore di beni o servizi. Sono varie le norme che riconoscono e garantiscono i diritti del consumatore ed in particolare:

  • diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

  • diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

  • diritto all'educazione e al consumo;

  • diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti concernenti beni e servizi;

  • diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Il produttore risponde del danno cagionato al consumatore.
Se il produttore non può essere individuato, la responsabilità è del fornitore che ha distribuito il prodotto. Ai fini del risarcimento, il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.

A chi rivolgersi:
Giudice di Pace
In particolare la competenza del Giudice di pace riguarda:

  • reclami generici dei consumatori;

  • recupero crediti o beni dati in prestito;

  • risarcimento dei danni;

  • prodotti difettosi;

  • prestazioni di servizi ad es. elettricista, idraulico, falegname, tintoria, officine auto etc.

Link utili:

www.ermesconsumer.it

 



 

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