Ufficio Elettorale
Sede |
Sportello del Cittadino - Corso Martiri, 216 |
---|---|
Orario di apertura al pubblico |
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 |
|
|
Telefono |
059.959256 |
Fax |
059.959333 |
Referente |
Martinelli Francesca |
Albo dei Giudici Popolari
I Giudici Popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello. Vengono nominati dal Tribunale.
Modalità di nomina
I loro nominativi sono estratti a sorte dal Tribunale tra i cittadini iscritti negli appositi albi, aggiornati ogni due anni.
Chi è nominato Giudice Popolare non può esimersi dall’incarico ricevuto se non per gravi e documentati motivi.
Modalità di iscrizione agli albi
L’aggiornamento degli albi è a cura dell’Ufficio Elettorale del Comune che provvede, ogni due anni (anni dispari), alle iscrizioni d’ufficio o su domanda di coloro che possiedono i requisiti ovvero alle cancellazioni per perdita dei requisiti.
I cittadini che possiedono i requisiti di legge e non sono inclusi negli albi sono invitati a presentare domanda dal 1 aprile ed entro il 31 luglio.
Modalità di presentazione della domanda
- Invio tramite e-mail, allegando alla domanda fotocopia di un documento d'identità, all'indirizzo PEC del Comune comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it oppure a elettorale@comune.castelfranco-emilia.mo.it
- Consegna al Protocollo del Comune presso lo Sportello del Cittadino - Corso Martiri 216 - Castelfranco Emilia - orario : dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 - sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Requisiti
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni
- diploma di scuola media inferiore per la Corte d’Assise
- diploma di scuola media superiore per la Corte d’Assise d’Appello
Esclusioni
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Normativa di riferimento
Legge n. 287/1951 art. 21 – Legge n. 405/1952 art. 3 – Legge n. 1441/1956 art. 27.
scheda infomativa del Ministero della Giustizia