Albo giudici popolari - Comune di Castelfranco Emilia

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Ufficio Elettorale

 

Sede 

Sportello del Cittadino - Corso Martiri, 216 

Orario di apertura al pubblico 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30

E-mail

elettorale@comune.castelfranco-emilia.mo.it

Telefono

059.959256

Fax 

059.959333

Referente 

Martinelli Francesca

Albo dei Giudici Popolari

 

I Giudici Popolari sono cittadini chiamati a comporre la  Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello. Vengono nominati dal Tribunale.

 

Modalità di nomina

 

I loro nominativi sono estratti a sorte dal Tribunale tra i cittadini iscritti negli appositi albi, aggiornati ogni due anni.

Chi è nominato Giudice Popolare non può esimersi dall’incarico ricevuto se non per gravi e documentati motivi.

 

Modalità di iscrizione agli albi

 

L’aggiornamento degli albi è a cura dell’Ufficio Elettorale del Comune che provvede, ogni due anni (anni dispari), alle iscrizioni d’ufficio o su domanda di coloro che possiedono i requisiti ovvero alle cancellazioni per perdita dei requisiti.

I cittadini che possiedono i requisiti di legge e non sono inclusi negli albi sono invitati a  presentare domanda dal 1 aprile ed entro il 31 luglio.

 

Modalità di presentazione della domanda

- Invio tramite e-mail, allegando alla domanda fotocopia di un documento d'identità, all'indirizzo PEC del Comune comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it oppure a elettorale@comune.castelfranco-emilia.mo.it

- Consegna al Protocollo del Comune presso lo Sportello del Cittadino - Corso Martiri 216 - Castelfranco Emilia - orario : dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 - sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30

 

Requisiti

-  cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici

-  buona condotta morale

-  età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni

-  diploma di scuola media inferiore per la Corte d’Assise

diploma di scuola media superiore per la Corte d’Assise d’Appello

 

Esclusioni

Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:

-  i magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

-  gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;

-  i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

 

Normativa di riferimento

Legge n.  287/1951 art. 21 – Legge n. 405/1952 art. 3 – Legge n. 1441/1956 art. 27.

 

scheda infomativa del Ministero della Giustizia

modulo domanda di iscrizione

 

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