Passaporto
Passaporto online e prenotazione appuntamento presso la Questura.
Il cittadino può richiedere il passaporto compilando la domanda direttamente sul web registrandosi sul sito https://passaportonline.poliziadistato.it .
Il sistema permette di scegliere il luogo (Questura di Modena o Commissariati), il giorno e l'ora per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle impronte e della firma digitali necessarie per il rilascio del passaporto. Una volta conclusa l'operazione di inserimento dei dati, il programma consente sia di specificare eventuali urgenze nell'avere il documento d'espatrio che di avere la ricevuta della prenotazione con l'indicazione della documentazione da presentare in Questura.
PASSAPORTO ONLINE PER MINORI:
Il sistema non permette la registrazione da parte di un minore pertanto per ottenerne il passaporto un genitore deve registrarsi a proprio nome, o di quello dell'altro genitore, e prendere l'appuntamento che utilizzerà per il figlio/a. Tutto il resto deve essere a nome del minore: richiesta di passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni) e ricevuta del bollettino postale con versamento a nome del minore.
Poichè il richiedente è minorenne, occorre l’assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità tutoria i quali dovranno presentarsi in Questura insieme al minore per la firma dell’assenso; In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare. Nell'impossibilità di uno dei genitore di presentarsi in Questura è possibile allegare alla domanda l'atto di assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto/lasciapassare del figlio minore corredato della fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari. Se uno dei due genitori è extracomunitario e si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l'assenso davanti ad un pubblico ufficiale. Se invece non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una Questura per l'assenso, si deve recare presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.
Per i minori vengono acquisite le impronte digitali e la firma dal compimento dei 12 anni di età.
IL MINORE DEVE COMUNQUE PRESENTARSI IN QUESTURA per la legalizzazione della foto esibendo la carta d’identità, anche se minore di anni 12. In alternativa la legalizzazione della foto e delle firme di assenso dei genitori sulla domanda compilata on line possono essere effettuate, prima di recarsi in questura, presso lo Sportello del Cittadino del Comune: il minore deve presentarsi insieme ai genitori.
In alternativa alla domanda di passaporto online è necessario richiedere il passaporto presso lo Sportello del Cittadino (martedì pomeriggio e sabato mattina è necessario prendere appuntamento) del Comune che provvederà anche ad effettuare l'eventuale prenotazione dell’appuntamento in Questura per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali.
Rilascio del passaporto
Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto.
A partire dal 20/05/2010 viene rilasciato il nuovo passaporto elettronico costituito da un libretto di 48 pagine della durata di 10 anni. Tale libretto cartaceo è dotato di un microchip in copertina, ecco perché elettronico, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, fatta eccezione per le sotto elencate categorie: Minori di anni 12 - Analfabeti (documentato con un atto di notorietà) - Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma; in questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese.
N.B. I passaporti in corso di validità restano utilizzabili fino alla loro data di scadenza
Per il rilascio del passaporto è necessario consegnare un contributo amministrativo di € 73,50 (da acquistare sotto forma di contrassegno telematico in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione in Questura).
Passaporto per i minori:
Tutti i minori possono viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale. Ne consegue che tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori non sono più valide e che anche per i minori deve essere richiesto un passaporto individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizione di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla scadenza naturale. Tale norma è valida anche per chi decide di utilizzare il passaporto per spostarsi in Europa.
In applicazione della disciplina comunitaria la durata di validità dei passaporti per i minori è stata differenziata a seconda dell'età:
. per i minori di età inferiore a 3 anni il passaporto vale 3 anni
. per i minori dai 3 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni
Per i minori vengono acquisite le impronte digitali e la firma dal compimento dei 12 anni di età.
Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio.
Sono valide per l'espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:
• accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale).
Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all'atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore.
Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido.
Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
• affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
• affidati con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)
Compiuti i 14 anni, i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.
La dichiarazione di accompagnamento
Importanti novità dal 4 giugno 2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di accompagnamento.
I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento da consegnare alla Questura che la tratterrà agli atti.
La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartacea o la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.
Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.
Alla dichiarazione di accompagno deve essere allegata anche una fotocopia del documento dell'accompagnatore, dei genitori e del minore.
Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.
Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Ciò significa che:
• Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni;
• Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.);
• ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.
La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.
In particolare:
• il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
• la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
• nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.
La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.
Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possonorichiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell'interesse del minore.
Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia
Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per i tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.
Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.
Per richiedere il passaporto in Comune presentarsi personalmente allo SPORTELLO DEL CITTADINO - Corso Martiri 216, provvisti di:
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un documento di riconoscimento valido (anche per i minori)
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N° 2 FOTO formato tessera recenti (massimo sei mesi) ed uguali (larghezza 35-40mm - a colori - su carta fotografica di alta qualità - sfondo chiaro – con viso e spalle in primo piano, il viso deve ricoprire il 70-80% della fotografia – posa frontale e senza inclinazioni del capo – fronte e orecchie visibili – senza orecchini di grandi dimensioni - chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto) esempi foto ;
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PASSAPORTO PRECEDENTE o denuncia di smarrimento/furto.
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CODICE FISCALE.
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1 CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO di € 73,50 (da acquistare sotto forma di contrassegno telematico in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti) per il rilascio del passaporto ordinario, incluso il rilascio a favore di minori,
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L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO di € 42,50 per il passaporto ordinario intestata al richiedente (anche se minorenne). Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
Inoltre
Se il passaporto è richiesto per un minorenne, occorre l’assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità tutoria, i quali dovranno presentarsi allo Sportello del Cittadino insieme al minore per la firma dell’assenso. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare. Nell'impossibilità di uno dei genitore di presentarsi all'ufficio Anagrafe è possibile allegare alla domanda l'atto di assenso per il rilascio del passaporto del figlio minore corredato della fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari. Se uno dei due genitori è extracomunitario e si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l'assenso davanti ad un pubblico ufficiale. Se invece non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una Questura per l'assenso, si deve recare presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.
N.B: anche i minori devono essere in possesso ed esibire in Questura un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia della carta d'identità del minore e dei genitori).
AVVERTENZE:
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lo Sportello del Cittadino che predispone la domanda di passaporto provvede anche a fissare l’eventuale appuntamento in Questura (giorno e ora) per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle impronte. Il richiedente dovrà provvedere personalmente alla consegna in Questura della documentazione. Se il passaporto è richiesto per un minore la domanda dovrà essere consegnata in Questura da uno dei genitori; il minore deve presentarsi in Questura insieme al genitore se ha compiuto i 12 anni (per la rilevazione delle impronte).
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Il passaporto dovrà essere ritirato dal titolare (o da un genitore per i minorenni) presso l'Ufficio Passaporti della Questura di Modena secondo le indicazioni fornite al momento della consegna della domanda. E' possibile far ritirare il passaporto da altra persona, ai sensi della Legge n. 445 del 2000, purché il delegato sia maggiorenne e abbia una delega scritta in carta semplice sottoscritta dal titolare del passaporto con allegata la fotocopia di un documento d’identità del delegante. La persona delegata dovrà esibire un proprio documento d’identità.
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Servizio passaporti a domicilio: dal 27 ottobre 2014 è attivo il servizio Passaporti a domicilio con il quale, al cittadino che ne fa richiesta, grazie ad una convenzione con Poste Italiane, il documento emesso verrà recapitato a domicilio con un costo di € 8,20 da pagare in contrassegno al momento della consegna, ovvero direttamente all'incaricato di Poste Italiane. Il servizio deve essere richiesto al momento della consegna in Questura della domanda.
NOVITA’
L’articolo 20 del Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69 ha introdotto una importante novità per il rilascio dei passaporti: in presenza di un figlio minore, per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell’altro coniuge e il passaporto potrà esser emesso a meno che non esista un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne inibisca il rilascio.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della Polizia di Stato
Modulistica
Dichiarazione di accompagnamento per espatrio di minori di 14 anni
Atto di assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto/lasciapassare del figlio minore